Lo statuto – Capo I (Costituzione, affiliazione, riconoscimento)

statuto

CAPO I – COSTITUZIONE – AFFILIAZIONE – RICONOSCIMENTO

Articolo 1 – Costituzione
1. Il TENNIS CLUB CHIARI è stato costituito il 16 Marzo 1979, nel proseguo del presente statuto è indicato con il termine T.C.C.

Articolo 2 – Sede
1. Il T.C.C. ha sede in Chairi Via S.Sebastiano n° 9

Articolo 3 – Scopi

1. IL T.C.C. è una associazione sportiva dilettantistica, senza fine di lucro, senza discriminazioni di carattere politico, di religione o di razza.

2. Il T.C.C. ha per scopo la gestione dei campi da tennis comunali esistenti, onde favorire l’esercizio e la diffusione dello sport Tennis.
3. Il T.C.C. ha come finalità precipua la pratica agonistica del tennis a carattere dilettantistico su territorio dello stato Italiano attraverso:
a- la partecipazione, con propri tesserati, ad almeno un campionato nazionale individuale od a squadre;
ovvero
b- la partecipazione, con propri tesserati, ad almeno un torneo debitamente autorizzato.
4. Il T.C.C. si impegna a svolgere almeno una delle attività agonistiche sopra indicate entro il 31 Ottobre di ciascun anno.
5. Il T.C.C. ha, tra le sue finalità l’organizzazione di attività sportive, sociali, culturali e ricreative. Esso tiene a disposizione dei Soci e dei non Soci i campi da gioco per l’allenamento, l’istruzione di quanti partecipano.

Articolo 4 – Durata
1. La durata del T.C.C. è illimitata
2. L’Associazione non può essere sciolta che per decisione dell’Assemblea straordinaria con il voto favorevole dei 9/10 dei soci iscritti.

Articolo 5 – Affiliazione alla F.I.T.
1. Il T.C.C. è affiliato alla Federazione Italiana Tennis [F.I.T.] della quale esplicitamente, per sè, per i suoi associati [iscritti, partecipanti] ed atleti aggregati, osserva e fa osservare statuto, regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi federali, nonchè la normativa C.O.N.I.
2. Il T.C.C. si impegna, inoltre, ad adempiere agli obblighi di carattere economico, secondo le norme e le deliberazioni federali, nei confronti della F.I.T. ed degli altri affiliati, ed a provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.T. ed agli altri affiliati, oltre che nel caso di scioglimento, anche in caso di cessazione di appartenenza alla F.I.T.
3. I componenti del consiglio direttivo, in carica al momento della cessazione di appartenenza alla F.I.T. sono personalmente e solidalmente tenuti al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.T. ed agli altri affiliati.

Articolo 6 – Riconoscimento di Associazione Sportiva
1. Il T.C.C. è riconosciuto, ai fini sportivi, con deliberazione del consiglio federale della F.I.T., per delega del consiglio Nazionale del C.O.N.I.
2. Si obbliga a mantenere le caratteristiche idonee al riconoscimento che siano imposte dalla legge o richieste dalla F.I.T.