Lo statuto – Capo III (Associati)

CAPO III – ASSOCIATI [ISCRITTI O PARTECIPANTI]

Articolo 20 – Associati [iscritti o partecipanti]

1. Il T.C.C. è composto dagli associati [iscritti o partecipanti] ai quali sono già riconosciuti eguali diritti e doveri nell’ambito delle disposizioni del presente statuto. Escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione a vita associativa.
2. La società di compone di associati:
a – “Categoria A” – Ordinari: Sono coloro che, avendo compiuto dell’ anno sociale il 18° anno di età, sottoscrivono la relativa tessera sociale;
b – “Categoria B” – Ragazzi, sono coloro che, compiendo nel corso dell’anno sociale il 13° anno di età, e fino al compimento del 18° anno di età, sottoscrivono la relativa tessera sociale.
Può essere prevista la categoria di aggregati composta da atleti che svolgono esclusivamente l’attività agonistica a favore del T.C.C.; essi devono essere in possesso di tessera agonistica federale e possono partecipare solo a tale tipo di attività.

Articolo 21 – Ammissione al T.C.C.

1. L’ammissione al T.C.C. è subordinata alle seguenti condizioni:
a – presentazione della domanda debitamente sottoscritta
b – pagamento dei contributi associativi;
c – accettazione senza riserve del presente statuto e del regolamento di gioco;
d – accettazione della domanda di insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo
2. Il Consiglio Direttivo può emanare norme particolari per l’ammissione degli atleti aggregati.

Articolo 22 – Tesseramento alla F.I.T.

1. Tutti gli associati [iscritti o  partecipanti] devono essere annualmente tesserati alla F.I.T. a cura del T.C.C.

Articolo 23 – Cessazione di appartenenza al T.C.C.

1. La qualifica di associato [iscritto o partecipante] si perde:
a – per dimissioni presentate per iscritto almeno 3 mesi prima del 31 Dicembre
b – per morosità secondo i termini fissati dal regolamento associativo
c – per radiazione pronunciata dal C.D., per gravi motivi o gravi infrazioni allo statuto od al regolamento, previa contestazione all’interessato del fatto addebitatogli.
2. Il provvedimento è comunicato all’interessato a mezzo lettera raccomandata