Lo statuto – Capo IV (Fondo Comune – Bilancio)

CAPO IV – FONDO COMUNE – BILANCIO

Articolo 24 – Fondo Comune  – Entrate

1. Il fondo comune è costituito:
a – dalle quote di partecipazione degli associati [iscritti o partecipanti] e dagli eventuali versamenti degli stessi a titolo di versamento al fondo iniziale di dotazione;
b – da tutti i beni mobili ed immobili appartenenti al T.C.C.
c – dai trofei aggiudicati definitivamente in gara

2. Le entrate annuali del T.C.C. sono costituite:
a – dai contributi degli associati [iscritti o partecipanti] e dalle elargizioni di terzi, enti pubblici e privati;
b – da ogni altra entrata che concorra ad incrementare il fondo comune.

Articolo 25 – Contributi degli Associati [iscritti o partecipanti]

1. Ogni associato [iscritto o partecipante] deve versare i contributi stabiliti alle scadenze e con le modalità indicate.
2. Gli associati [iscritti o partecipanti] che, a seguito di invito scritto, non provvedano nei 30 giorni successivi dalla comunicazione al pagamento dei contributi scaduti, sono dichiarati dal C.D. sospesi da ogni diritto associativo.
3. Il protrarsi del mancato pagamento dei contributi scaduti per oltre 3 mesi comporta la radiazione dell’associato [iscritto o partecipante] inadempiente, deliberata dal C.D.
4. Le quote di partecipazione o contributo associativo non sono rivalutabili e non sono trasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

Articolo 26 – rendiconto consuntivo e rendiconto preventivo

1. L’esercizio del T.C.C. si chiude il 31 Dicembre di ogni anno
2. Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio il Presidente del T.C.C. deve sottoporre all’approvazione dell’assemblea il rendiconto economico e finanziario relativo all’attività complessivamente svolta nell’esercizio precedente.
3. Entro il 30 Novembre Egli deve altresì sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il rendiconto preventivo, redatto con le medesime modalità di quello consuntivo, relativo all’attività che si intende svolgere nell’esercizio successivo.
4. I rendiconti devono essere depositati presso la sede del T.C.C. per i quindici giorni che precedono l’Assemblea convocata per l’approvazione a disposizione di chiunque abbia motivo di interesse alla consultazione
5. I rendiconti regolarmente approvati devono essere tenuti e conservati, ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. 29 Settembre 1973 n. 600, presso la sede del T.C.C. per tutto l’esercizio al quale si riferiscono.

ARTICOLO 27 – Reinvestimento degli avanzi di gestione

1. Gli eventuali avanzi di gestione, che scaturiscano alla chiusura di ogni anno finanziario, devono essere reinvestiti nell’ambito della finalità di cui all’articolo 3.

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