Lo statuto – Capo V (Disciplina e Vertenze)

CAPO V – DISCIPLINA E VERTENZE

Articolo 28 – Provvedimenti disciplinari

1. Sia la F.I.T., sia il T.C.C. possono adottare provvedimenti disciplinari di cui ai successivi art. 29 e 30, indipendentemente l’una dall’altra

Articolo 29 – Provvedimenti disciplinari del T.C.C.

1. I provvedimenti disciplinari che può adotattare il C.D. nei confronti degli associati [iscritti o partecipanti] e degli atleti aggregati sono:
a – ammonizione
b – sospensione a termine [fino al massimo di un anno] c – radiazione
2. Il provvedimento disciplinare ha inizio con la contestazione dell’addebito e deve garantire il diritto di difesa dell’interessato

Articolo 30 – Provvedimenti disciplinari della F.I.T.
1. Gli organi di giustizia della F.I.T. possono adottare provvedimenti disciplinari a carico:
a – del T.C.C.
b – degli amministratori e dirigenti del T.C.C.
c – dei tesserati F.I.T. del T.C.C.

Articolo 31 – Responsabilità del T.C.C. per i provvedimenti disciplinari della F.I.T.
1. Il T.C.C. è tenuto a rispettare ed a far rispettare ai propri associati [iscritti o partecipanti] ed atleti aggregati i provvedimenti disciplinari emanati dagli organi F.I.T.

Articolo 32 – Collegio arbitrale
1. Gli associati [iscritti o partecipanti] e gli atleti aggregati si impegnano a non adire alle vie legali per eventuali divergenze con il T.C.C. e fra loro per motivi dipendenti dalla vita associativa.
2. Essi si impegnano, altresì, a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione delle controversie che possano essere rimesse ad arbitri, ai sensi dell’art. 809 del Codice di Procedura Civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza normale degli organi di giustizia federale o associativi.
3. Per quanto riguarda la composizione, i poteri, le procedure del lodo, si intendono qui richiamati espressamente gli art. 61 e 62 dello statuto e degli articoli 108 e 109 del Regolamento di Giustizia della F.I.T.

ARTICOLO 33 – Vincolo di giustizia – Clausola compromissoria

1. Il T.C.C. dal momento dell’affiliazione, gli associati [iscritti o partecipanti] e gli atleti aggregati dal momento dell’ammissione al T.C.C., sono impegnati a rispettare il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria previsti nello statuto e nei regolamenti della F.I.T.

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