Lo statuto – Capo VI & VII (Scioglimento e disposizione finale)

CAPO VI – SCIOGLIMENTO

Articolo 34 – Obblighi di carattere economico

1. I componenti del C.D., in carica al momento della messa il liquidazione del T.C.C. sono tenuti personalmente e solidalmente al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.T. ed agli altri affiliati, nel caso in cui non vi provvedesse il T.C.C.

Articolo 35 – Indisponibilità del patrimonio del T.C.C.
1. In nessun caso può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato a titolo di versamento al fondo iniziale di dotazione oppure a titolo di quote associative.
2. In ipotesi di scioglimento per qualunque causa è fatto obbligo al T.C.C. di devolvere il patrimonio esistente in dotazione ad altre Associazioni con finalità analoghe ovvero ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190 della legge 23 Dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

CAPO VII – DISPOSIZIONE FINALE

ARTICOLO 36 – Richiamo Normativo
1. Per quanto non contemplato nel presente statuto valgono, se ed in quanto applicabili, le norme in materia del Codice Civile e delle Leggi Speciali.
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Il presente statuto è stato approvato nell’Assemblea straordinaria tenutasi in Chiari il giorno 29 Giugno 1998 come da verbale dell’Assemblea stessa. Il presente statuto sostituisce il precedente a sua volta approvato il 16 Febbraio 1981

 

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